I Marchi all’estero

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Dopo la domanda italiana iniziale, sarà possibile estendere la protezione ad altri stati comunitari ed extracomunitari, qualora aderenti o meno all’Accordo/Protocollo di Madrid.

Entro sei mesi (termine previsto dalla Convenzione di Parigi per la possibile rivendicazione dei diritti di priorità derivanti dalla domanda di registrazione di cui sopra) dalla data di PRIMO deposito della domanda di marchio in Italia, è possibile infatti effettuare l’estensione del Vostro marchio nei Paesi che possono avere per Voi importanza commerciale presente e/o futura, con il vantaggio di poter far decorrere RETROATTIVAMENTE i diritti di esclusiva nei paesi che designerete, dalla stessa data del deposito della domanda in Italia.

L’estensione della protezione può essere effettuata attraverso il deposito di:

  • Marchio UE valido nei 28 paesi dell’Unione Europea
  • Marchio Internazionale tramite domanda unica, valido nei Paesi designati tra quelli che aderiscono alla Convenzione del Marchio Internazionale (Accordo e Protocollo di Madrid)
  • Marchio Nazionale Estero tramite domanda autonoma, valido nei singoli Paesi prescelti

Precisiamo che al fine di consentire l’espletamento delle pratiche di estensione in priorità, sarebbe opportuno procedere almeno due mesi prima della scadenza.

Per Vostro immediato riscontro riportiamo qui un estratto delle nostre circolari informative relative al deposito del Marchio UE ed Internazionale. Qualora foste interessati al deposito di Marchio Nazionale Estero, su richiesta, Vi forniremo le relative informazioni.

Il Marchio Comunitario UE

É possibile ottenere un marchio UNITARIO valido nei Paesi membri dell’Unione Europea, di seguito elencati, depositando un’unica domanda presso l’Ufficio Comunitario (EUIPO).

Il marchio comunitario è stato concepito per integrare i sistemi di protezione nazionali. Se un richiedente o un titolare di un marchio comunitario possiede già un marchio nazionale anteriore identico per gli stessi prodotti o servizi, può rivendicare la preesistenza di quel marchio. In questo modo i richiedenti/titolari possono mantenere inalterati i propri diritti preesistenti, anche se rinunciano al marchio nazionale o decidono di non rinnovarlo.

Il richiedente di un marchio comunitario può rivendicare la priorità di un marchio nazionale identico o di una registrazione internazionale anteriore depositata per

gli stessi prodotti e servizi entro sei mesi dalla data di deposito della prima domanda, e beneficiare quindi degli effetti della data anteriore.

Il marchio comunitario ha una durata di dieci anni dalla data di deposito della domanda ed è rinnovabile illimitatamente per pari periodi.

Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto unitario valevole in tutti gli Stati membri dell’Unione europea mediante una procedura unica, nel senso che ha validità in tutto il territorio dell’Unione europea e conferisce al suo proprietario diritti esclusivi che gli consentono di vietare a terzi l’utilizzazione dello stesso segno nelle loro attività commerciali o industriali.

La registrazione del marchio comunitario avviene presso l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno che ha la sede in Spagna.

Gli Stati Aderenti sono: Austria, Belgio, Cipro (gk), Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Reg. Unito, Rep. Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia , Ungheria, Bulgaria, Romania

Il Marchio Internazionale Wipo

La domanda per marchio internazionale dà la possibilità di estendere – attraverso un deposito unico – la protezione di un marchio da depositarsi originariamente in Italia, in numerosi stati europei ed extraeuropei. Gli stati che consentono questo tipo di procedura sono quelli aderenti all’Accordo di Madrid e al Protocollo di Madrid. L’elenco degli stati europei è riportato di seguito.

Il titolare di un marchio depositato in Italia potrà quindi avvalersi della Convenzione sul Marchio Internazionale per estendere detto marchio all’estero, designando (a scelta, nella stessa domanda)

i Paesi d’interesse aderenti all’Accordo e/o al Protocollo di Madrid e sostenendo costi sostanzialmente inferiori rispetto a quelli relativi al deposito di singole domande di registrazione nazionali estere.

Il Marchio Internazionale (Accordo e Protocollo) in alcuni paesi viene accettato automaticamente mentre in altri, dopo la registrazione, viene sottoposto ad esame. In questo caso la protezione é subordinata all’esito della procedura d’esame ed i costi eventualmente comportati non sono preventivabili in fase di deposito.

Gli stati aderenti sono: Albania, Algeria, Antigua and Barbuda, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Benelux, Bhutan, Bonaire, Saint Eustasius and Saba, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Cambodia, China, Colombia, Croatia, Cuba, Curaçao, Cyprus, Czech Republic, Korea del Nord, Denmark, Egypt, Estonia, European Union, Finland, France, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Hungary, Iceland, India, Ireland, Islamic Republic of Iran, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Madagascar, Mexico, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Namibia, New Zealand, Norway, Oman, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea (Sud), Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Rwanda, San Marino, Sao Tome and Principe, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Sint Maarten, Slovakia, Slovenia, Spain, Sudan, Swaziland, Sweden, Switzerland, Syrian , Tajikistan, Macedonia, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Kingdom, USA, Uzbekistan, Viet Nam, Zambia, Zimbabwe , Africa (OAPI): (Benin, Burkina faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo)

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