Dopo la domanda italiana iniziale, sarà possibile estendere la protezione ad altri stati comunitari ed extracomunitari, qualora aderenti o meno all’Accordo/Protocollo di Madrid.
Entro sei mesi (termine previsto dalla Convenzione di Parigi per la possibile rivendicazione dei diritti di priorità derivanti dalla domanda di registrazione di cui sopra) dalla data di PRIMO deposito della domanda di marchio in Italia, è possibile infatti effettuare l’estensione del Vostro marchio nei Paesi che possono avere per Voi importanza commerciale presente e/o futura, con il vantaggio di poter far decorrere RETROATTIVAMENTE i diritti di esclusiva nei paesi che designerete, dalla stessa data del deposito della domanda in Italia.
L’estensione della protezione può essere effettuata attraverso il deposito di:
- Marchio UE valido nei 28 paesi dell’Unione Europea
- Marchio Internazionale tramite domanda unica, valido nei Paesi designati tra quelli che aderiscono alla Convenzione del Marchio Internazionale (Accordo e Protocollo di Madrid)
- Marchio Nazionale Estero tramite domanda autonoma, valido nei singoli Paesi prescelti
Precisiamo che al fine di consentire l’espletamento delle pratiche di estensione in priorità, sarebbe opportuno procedere almeno due mesi prima della scadenza.
Per Vostro immediato riscontro riportiamo qui un estratto delle nostre circolari informative relative al deposito del Marchio UE ed Internazionale. Qualora foste interessati al deposito di Marchio Nazionale Estero, su richiesta, Vi forniremo le relative informazioni.